I parametri per la liquidazione delle competenze dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili sono stati introdotti dal D.M. 140/2012 per permettere al giudice, in mancanza di un accordo tra le parti, di determinare il valore della prestazione professionale.
Tali parametri si applicano anche alla liquidazione delle spese del giudizio tributario a favore del contribuente vittorioso. L’art. 28, comma 2 del decreto, disciplinante la rappresentanza tributaria, demanda al riquadro 10.2 della tabella C il compito di fissare la liquidazione di tali valori.
Leggendo quanto ivi previsto – dall’1 al 5% del totale dell’oggetto del contendere da modularsi a seconda della difficoltà – balza subito all’occhio il fatto che una percentuale sia inadatta ad espletare il compito affidato a tale punto del riquadro. Per meglio intendersi, va effettuato il confronto con i compensi previsti per altri professionisti abilitati a patrocinare avanti alle Commissioni tributarie, gli Avvocati.
Il D.M. 55/2014 (nuovi parametri compensi avvocati) prevede ai fini della liquidazione delle spese di giudizio ex tabella 23 – ricorsi avanti la CTP – che per una controversia tributaria avente valore di 1.500 Euro (esclusa la fase cautelare) spetti al professionista l’importo complessivo di € 2.025,00. Per la stessa controversia, l’Agenzia delle Entrate, in base all’art. 15, comma 2-bis, D. Lgs. 546/97, ha diritto all’80% delle somme liquidate dal D.M. 55/2014, quindi € 1.620,00.
E quanto spetta ad un Commercialista? In un recente convegno dell’ODCEC di Milano è stato effettuato il calcolo con un nuovissimo software che tiene conto di tutte le voci del compenso. Non ci crederete ma il risultato è € 45,00. Tenendo conto che in tale somma sono anche inclusi € 30 di contributo unificato, il nostro lavoro è valutato € 15,00!!!
Nella stessa sede, il Gruppo COMBAS, che già aveva identificato e studiato il problema, ha annunciato la prossima presentazione, in sede di giudizio avanti la CTR di Milano, di eccezione di costituzionalità in materia poiché, secondo le parole di un nostro amico e collega, “…in quest’occasione [D.M. 140/2012, art.28, comma 2] l’art.3 della Costituzione non è stato violato: è stato polverizzato!”.
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