La CTR Piemonte, Sezione 1, con la Sentenza n.126/2016, ha statuito, annullando una serie di avvisi di accertamento per omesso contraddittorio, quanto già espresso dal Gruppo COMBAS nell’ultimo articolo pubblicato sul sito.
Nella motivazione della Sentenza la CTR di Torino, in un caso di accertamento IVA-IRES-IRAP, afferma: “… questa commissione nel silenzio dell’arresto suddetto [24823/2015, Cass. SS.UU.] non può che osservare che nel caso in giudizio l’azione di accertamento individuò per alcune specifiche operazioni una violazione triplice. Ovvero che il medesimo fatto fu assunto a presupposto sia per l’imposta sul valore aggiunto che per l’IRES e l’IRAP. Cosicché essendo come detto violata la norma del contraddittorio ai fini delle imposte armonizzate ed essendo i fatti gli stessi (anche ai fini delle imposte dirette) non può che necessariamente essere estesa la violazione del suddetto principio, stante come detto l’unicità dei fatti, anche ai fini delle altre due imposte, pena la formazione di un avviso di accertamento in cui al tempo stesso a fronte degli stessi fatti alcune imposte sono richieste al contribuente ed altre no”.
I seri dubbi sollevati dal Gruppo, in merito alla questione interpretativa della Sentenza 24823/2015 della Cassazione, sono stati quindi già esaminati e tradotti in un principio giurisprudenziale. Vale solo ricordare che il Gruppo si era spinto più in là rispetto alla CTR Piemonte, affermando che, in base alla Direttiva 2006/112/CE (e sue modificazioni), non solo l’imposta è armonizzata ma lo è anche la base imponibile: un diverso trattamento dello stesso fatto ai fini II.DD. e imposte armonizzate non solo avrebbe comportato risultati tra loro inconciliabili ma anche situazioni operative degli organi fiscali in odore di incostituzionalità (art. 97).
Resta ora da attendere la prossima pronuncia in merito all’applicazione della Sentenza della Cassazione 24823/2015 da parte della Sezione 1 della CTR di Milano, alla quale sono state sottoposte le nostre tesi.
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