AVVISI DI RETTIFICA CON METODO COMPARATIVO: MOTIVI DI RICORSO
Stante la crescente emissione di avvisi di rettifica con metodo comparativo e l’incalzante campagna di denuncia del programma televisivo Striscia la notizia, il Gruppo COMBAS, a supporto dei colleghi professionisti in ambito tributario, segnala che:
- La Cassazione ha più volte affermato che il ricorrente può sempre dimostrare l’inconferenza degli immobili presi a paragone dall’Agenzia delle Entrate;
- Tale dimostrazione può essere effettuata con l’ausilio di dati derivanti dall’Anagrafe Tributaria che consistono nelle risultanze delle visure (storiche) catastali o nelle schede catastali (confronto fisico tra immobili). A tal uopo contestare sempre il mancato riferimento e la mancata allegazione delle planimetrie;
- Buona parte dei funzionari dell’Amministrazione Finanziaria non conosce il significato preciso della norma prevista dall’art.51, comma 3, del D.P.R. 131/86;
- La sola identità di categoria catastale, ossia la sola destinazione d’uso, non è assolutamente sufficiente a determinare la comparabilità degli immobili;
- Le caratteristiche comuni tra immobile rettificato e immobili paragone devono essere assolutamente messi in evidenza in sede di avviso di rettifica. In caso contrario si ha lesione del diritto di difesa (Cass. 24821/2014, vedi nostro articolo);
- La legge 296/2006, art.1, comma 307 (Finanziaria Bersani) stabilisce che il valore da ricercare da parte dell’Ufficio è il valore normale. Da ciò deriva l’incomparabilità di compravendite tra soli privati (beni finali) con quelle tra soggetti commerciali (beni-merce o beni-fattori di produzione).
Per qualunque supporto tecnico ai colleghi commercialisti, avvocati, ragionieri e altri operatori del settore tributario, siamo sempre a vostra disposizione.
0 comments on “AVVISI DI RETTIFICA CON METODO COMPARATIVO: MOTIVI DI RICORSO”Add yours →