L’ ANAGRAFE TRIBUTARIA NON E’ PROVA

LA CTR Lombardia nella sentenza 5113/2015 ha stabilito dei principi che sono sfuggiti a gran parte degli addetti ai lavori e che riportiamo per una migliore tutela dei diritti dei contribuenti.

La Commissione, in parte motiva della sentenza riguardante la contestazione al sostituito della detraibilità delle ritenute subite a causa dell’omesso versamento della ritenuta da parte del sostituto, afferma che “…è pacifico che la mancata evidenziazione dei pagamenti all’Anagrafe Tributaria non costituisce prova di mancato pagamento”. In tale caso l’onere probatorio è a carico dell’Ufficio (2697 C.C.), il quale dovrà avviare le opportune verifiche presso l’obbligato principale e non presso il coobbligato. In caso contrario l’Ufficio non avrà fatto buon uso del principio di prossimità della prova, tenuto conto che il sostituito adempie al suo onere probatorio documentando “…ove tracciabili, i pagamenti avvenuti al netto della ritenuta…” e fornendo copia delle certificazioni rilasciategli.

Va anche detto che, nel caso, il contribuente aveva anche dimostrato che parte delle ritenute contestate era stata pagata dal sostituto con F24 nei termini e a seguito di avviso bonario. È quindi evidente che la “teoria” dell’Ufficio basata sulla mancata evidenziazione dei pagamenti in Anagrafe Tributaria, già per quei fatti, si dimostrasse infondata, dovendo quindi essere supportata con prove, nel caso mai fornite.

Questo fatto costituisce conferma di una serie di arresti giurisprudenziali della Cassazione, che hanno stabilito la prevalenza del documento cartaceo sulle risultanze digitali.

La Commissione ha anche affermato che, per una pretesa omessa ritenuta, la contestazione dell’Amministrazione riguardo alla certa riferibilità ad un anno anziché ad un altro, non può essere fatta al sostituito anziché al sostituto perché “…là dove i pagamenti del sostituto esprimano dati aggregati inerenti la sua complessiva posizione, non sarebbe in alcun modo dato al contribuente sostituito indagare sulle diverse e ulteriori obbligazioni finanziarie gravanti sul sostituto, persino estranee al rapporto che ha originato la sostituzione”.

In pratica la CTR ha stabilito che non si possa porre a carico del contribuente sottoposto a verifica (sostituito) una probatio diabolica, addossandogli degli oneri probatori di esclusiva pertinenza del sostituto ovvero dell’Ufficio accertatore.

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