di AVV. MARCO BRUGHERA
Segnalo due sentenze di Cassazione, la n.19704/2015 delle SS.UU. e la n.13584/2017 della Sezione V, che trattano ampiamente delle categorie degli atti tributari impugnabili, della loro natura e del loro regime.
In entrambe le sentenze, la Suprema Corte dirime la controversia sorta sull’impugnazione di un estratto di ruolo (le SS.UU. del 2015) e di un’iscrizione di ipoteca legale ex art.77 PR n.602/73 (la sentenza del 2017) in assenza o vizio di notifica prodromica del ruolo.
I Giudici di legittimità, nella sentenza a SS.UU. n.19704/2015, così definiscono gli atti impugnabili che qui interessano:
- RUOLO: atto amministrativo impositivo proprio ed esclusivo dell’Ente creditore impositore, tipico sia quanto alla forma che quanto al contenuto sostanziale;
- CARTELLA DI PAGAMENTO: atto emesso dal Concessionario della Riscossione, in conformità al modello approvato dall’Agenzia delle Entrate, che contiene l’intimazione ad adempiere l’obbligo risultante dal ruolo entro 60 giorni dalla sua notificazione ed è notificato a cura del Concessionario della Riscossione;
- ESTRATTO DI RUOLO: non previsto da alcuna norma di legge, è un semplice elaborato informatico formato dall’esattore, che contiene gli elementi-base della cartella di pagamento e, quindi, anche del ruolo cui si riferisce la medesima cartella ed è rilasciato solo su richiesta del contribuente.
Posta questa premessa, le SS.UU. – in accoglimento delle motivazioni del ricorrente – avevano cassato la sentenza della CTR Puglia nella parte in cui aveva escluso l’ammissibilità dell’impugnazione della cartella di pagamento sul rilievo che la richiesta al Concessionario di copia dell’estratto di ruolo non poteva comportare la riapertura dei termini per impugnare una cartella non tempestivamente opposta, ancorchè per asserito difetto di notifica.
Motivavano i Giudici che numerose pronunzie della Corte Suprema avevano oramai stabilito
- l’autonoma ed immediata impugnabilità di qualsivoglia atto che porti COMUNQUE legittimamente a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, anche se non necessariamente espressa in forma autoritativa; si ammette dunque l’impugnabilità ANCHE dell’estratto di ruolo;
- che la notificazione è una mera condizione di efficacia, non un elemento costitutivo dell’atto amministrativo d’imposizione tributaria, cosicchè il vizio o l’inesistenza della notifica è irrilevante ove essa abbia raggiunto lo scopo per avere il destinatario impugnato l’atto in data antecedente la scadenza del termine fissato dalla legge per l’esercizio del potere impositivo; da ciò si evince che la nullità dell’atto amministrativo impositivo non potrà essere in alcun modo sanata dall’attività processuale del contribuente se è già scaduto il termine di decadenza per l’esercizio del potere impositivo, secondo quanto previsto dalle singole leggi d’imposta;
- che l’ammissibilità di una tutela “anticipata” non comporta l’ONERE bensì solo la FACOLTA’ dell’impugnazione, per cui il mancato esercizio “anticipato” del diritto non determina alcuna conseguenza sfavorevole in ordine alla possibilità di contestare successivamente – in ipotesi, dopo la notifica di un atto “tipico” – la pretesa della quale il contribuente sia venuto a conoscenza.
Tanto premesso, le SS.UU. accoglievano il ricorso del contribuente nella parte in cui si doleva della ritenuta inammissibilità dell’opposizione proposta per far valere l’invalidità della notifica della cartella di pagamento della quale era venuto a conoscenza solo attraverso l’estratto di ruolo.
La sentenza n.13584/2017, invece, riprende il discorso delle SS.UU. del 2015, di cui abbiamo trattato qui sopra, rigettando il ricorso del contribuente, che aveva a suo tempo impugnato l’estratto di ruolo ben oltre il termine previsto dall’art.21 del D.Lgs. n.546/92.
Per la cronaca, il contribuente – dopo avere constatato l’intervenuta iscrizione ipotecaria contro di sé e a favore dell’Erario – aveva ottenuto l’estratto di ruolo nel febbraio 2009 mentre il ricorso avverso tale atto era stato notificato nel settembre 2009, e dunque ben oltre il termine di 60 giorni decorrente dalla data in cui aveva COMUNQUE avuto conoscenza della pretesa tributaria.
Argomentavano i Giudici che, nel caso in esame, non si verteva sull’impugnazione dell’iscrizione ipotecaria, come asserito dal contribuente, ma dell’estratto di ruolo da cui derivava la successiva iscrizione ipotecaria; il contribuente non aveva, infatti, contestato in atti i vizi propri dell’iscrizione ipotecaria, ma l’insussistenza della pretesa tributaria affermandone l’intervenuta prescrizione e la mancata/viziata notificazione della cartella di pagamento.
Ammessa dunque in diritto l’impugnazione dell’estratto di ruolo, la Suprema Corte rigettava in fatto il ricorso del contribuente poiché a suo tempo proposto in violazione del termine di cui all’art.21 D.Lgs. n.546/92, così come rilevato d’ufficio dalla CTR Campania.
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