D. Lgs. 300 / 1999 – UNA DISCIPLINA GRAVEMENTE CARENTE

Il D. Lgs. 300/1999 ha dato origine alla nascita delle Agenzie fiscali (oggi quella del territorio è stata incorporata in quella delle Entrate). Il testo degli artt. 8, 10, 61, 62, 64, 66, 67, 68, 69 e 71, che regolano l’Agenzia delle Entrate, risulta gravemente carente dal punto di vista del rispetto dei principi dell’azione amministrativa – LEGALITA’ IMPARZIALITA’ e TRASPARENZA -, di cui al comma 3, dell’art. 61, dello stesso decreto delegato, e della vigilanza sul loro rispetto. Stante la perfetta autonomia garantita dall’art.8, comma 2, con la sola supervisione ministeriale sui risultati ottenuti, il controllo sulla loro osservanza va ricercato all’interno della struttura dell’Agenzia. Nel testo del Decreto Delegato però non si trova alcun organo che abbia queste attribuzioni. Non vi è nessun accenno nemmeno nel testo dello Statuto dell’Agenzia. L’individuazione deve quindi fare affidamento su altre norme dell’ordinamento amministrativo.
L’unica norma che si occupa della questione è l’art. 17 del D. Lgs. 165/2001, che, conformemente al dettato dell’art. 28 della Costituzione, in tema di compiti dei dirigenti di seconda fascia, al comma 1, lettera d) recita: “dirigono, coordinano e controllano l’attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia”. In particolare l’espressione “controllano l’attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi” non lascia adito a dubbi: la funzione di controllo dei principi dell’azione amministrativa è compito del dirigente di seconda fascia che può addirittura sostituirsi al responsabile della pratica in caso di inerzia, inerzia da intendersi sia in senso attivo sia in senso di esercizio del potere di annullamento degli atti in autotutela.
Nel caso dei c.d. dirigenti decaduti dell’Agenzia delle Entrate, liquidato dal Direttore dell’Agenzia e dal Governo come un caso di irregolarità formale, nessuno ha collegato le norma sopra individuata alle funzioni dirigenziali, non venendosi così ad individuare un gravissimo problema sostanziale: i “reggenti” hanno mai esercitato tale controllo sull’operato dei responsabili della pratica? Può un “reggente” essere incaricato di un compito così specifico? La risposta in senso negativo appare d’obbligo. Ma ancora più importante è la seguente domanda: i “veri” dirigenti esercitano davvero il controllo sugli uffici e sui responsabili degli atti amministrativi? Come fanno a farlo i dirigenti che sotto di loro hanno Direzioni Provinciali con innumerevoli uffici ?
L’introduzione degli “incentivi” a funzionari, “reggenti” e dirigenti dell’Agenzia delle Entrate ha “sparigliato” questo già fragile e problematico sistema. Si è venuta a creare una grave incompatibilità tra le funzioni di controllo dei dirigenti ex D. Lgs. 165/2001, che chissà in quanti effettivamente esercitano, e gli incentivi agli stessi in base ai risultati ottenuti. Tale incentivazione non può in nessun caso continuare a sussistere in quanto per sua natura in contrasto con obblighi di controllo su principi garantiti costituzionalmente.
A questo punto appare d’obbligo un’eccezione ulteriore in sede di contenzioso sia per i “dirigenti decaduti”, in quanto sostanzialmente privi di attribuzioni per le funzioni affidate, sia per i dirigenti effettivi che, in casi particolarmente lampanti, su richiesta del ricorrente, possono essere condannati in solido all’Agenzia delle Entrate per l’omesso controllo sull’operato del responsabile della pratica.

Su questo punto il Gruppo COMBAS sta effettuando una serie di studi che daranno origine ad una serie di nuove iniziative in sede contenziosa.

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