La CTR Veneto, Sez.1, Presidente Scuffi, ha accolto, con la Sentenza 622/2021, un appello basandosi su di una motivazione già presente in sede di PVC e riportata nei due gradi di giudizio; infatti, in sede di dichiarazioni finali del contribuente al PVC, questo aveva affermato che la divergenza tra i dati dichiarativi degli studi di settore e le rimanenze a bilancio era dovuta solo ad un errore. Tale dichiarazione non era però stata presa in considerazione dai verificatori che avevano proceduto a chiudere il processo verbale a cui, senza ulteriore analisi, era seguito un avviso di accertamento che applicava, in modo alquanto illegittimo, la presunzione di vendita ex DPR 441/97.
In sede di ricorso in primo grado le ragioni del contribuente non erano state ascoltate.
La CTR Veneto ha invece ritenuto accoglibile la specifica motivazione di ricorso in appello perché la dichiarazione del contribuente:
- Era supportata dalla contabilità di magazzino, congruente con i dati di bilancio;
- Era supportata dall’estratto del libro giornale;
- Era supportata contabilmente da una serie di avvenimenti che portavano ad una giacenza finale di magazzino, diventata presupposto di fatto per l’imposizione dell’anno successivo.
La CTR, prima di tutto, osservava che, sia in sede di PVC, sia in sede di giudizio:
- L’Ufficio non aveva contestato le risultanze della contabilità né la documentazione a supporto presentata;
- Il ricorrente aveva dato prova documentale dell’errore e della reale situazione di fatto;
- L’Ufficio non aveva dato prova della pretesa fiscale poiché il PVC faceva riferimento ad una situazione di due anni e mezzo prima, senza che fossero stati fatti i necessari passaggi contabili di riconciliazione tra la situazione al momento dell’accesso (poi trasformatosi in verifica) e il periodo verificato.
La CTR ha quindi bocciato l’operato dell’Ufficio perché l’avviso di accertamento era stato fatto senza un necessario lavoro di vaglio di quanto in PVC, senza la costituzione di prove o vere presunzioni ma basandosi su semplici congetture.
La Sentenza qui illustrata è uno dei pochi casi che dimostra l’importanza delle dichiarazioni della parte al PVC, fatto che molto spesso è sottovalutato dal professionista che assiste il cliente in sede di verifica.
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