E’ passata quasi in sordina la Sentenza n.24821/2014 della Cassazione, che ha invece un effetto dirompente in materia di accertamenti effettuati con il criterio comparativo.
La causa verteva su di un avviso di rettifica catastale ma, nelle sue statuizioni, la Cassazione ha enunciato un principio generale applicabile a tutte le rettifiche di valore effettuate dagli Uffici. Dice infatti la Suprema Corte: “l’avviso…sarà nullo per difetto di motivazione … altresì quando non siano indicate quali siano le caratteristiche analoghe degli immobili comparati, ciò che è all’evidenza indispensabile per mettere il contribuente in grado di contraddire al fatto allegato a mezzo di specifico motivo“.
Questo principio generale, in linea con l’art. 24 della Costituzione, viene a privare della legittimità gran parte degli avvisi di rettifica ex art.51, comma 3, D.P.R. 131/86, che, sistematicamente, non contengono nessuna evidenziazione delle caratteristiche analoghe comuni tra l’immobile oggetto di rettifica e quelli presi a paragone dall’Ufficio. Non solo, molto spesso le uniche caratteristiche che possono essere evidenziate, facendo ricorso ai dati dell’Anagrafe Tributaria (in primis le visure catastali, meglio se storiche), dimostrano l’inconferenza degli immobili-paragone.
Risulta quindi più agevole ed efficace la difesa nel caso in cui l’Ufficio, come al solito, effettui rettifiche proponendo come paragone immobili aventi caratteristiche palesemente differenti.
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