Nel frastuono che si è levato in merito alla nullità degli atti sottoscritti dai dirigenti decaduti, che ha comportato in molti casi la presentazione di memorie aggiuntive in sede di CTP e CTR, nessuno si è accorto di un effetto ancora più potente della sentenza: l’inesistenza della notifica.
Come ben sappiamo la notifica di atti tributari avviene attraverso tre differenti soggetti:
– ufficiale giudiziario;
– messo comunale;
– messo speciale dell’Agenzia delle Entrate.
Questi effettuano le notifiche in persona ovvero avvalendosi del servizio postale, che funge da vettore attraverso l’Ufficiale postale.
Mentre per le notifiche effettuate tramite i primi due soggetti, la validità della notifica è certa, per il terzo soggetto, ormai quello più comune, le cose non stanno proprio così.
In questa prospettiva viene a valere la Sentenza 37/2015 della Consulta. Ma in che termini?
Prima di tutto bisogna sapere che il messo speciale deve essere nominato dal Dirigente (responsabile dell’Ufficio). Se il Dirigente non è un dirigente, la nomina non è valida, e il messo è quindi apparente e la notifica effettuata da tale soggetto è inesistente e priva di ogni effetto.
L’inesistenza di un atto, nella scala dei vizi degli atti amministrativi, è al primo posto per gravità ed è insanabile. L’inesistenza della notifica può essere rilevata in ogni ordine e grado di giudizio, anche d’Ufficio. Contrariamente alla nullità degli atti sottoscritti dai dirigenti decaduti, l’inesistenza della notifica fatta dal messo apparente è giurisprudenzialmente consolidata, anche da numerose sentenze della Cassazione. Si tratta quindi di un’eccezione di portata straordinaria, che viene a travolgere qualunque altra cosa. Anche se il soggetto si costituisce in giudizio, l’inesistenza della notifica può comunque essere fatta valere e non viene sanata: questo aspetto è assolutamente differente dalla nullità della notifica che invece si sana con la costituzione in giudizio.
La notifica del messo speciale si riconosce dal fatto che, sulla busta verde, vi è il timbro dell’Ufficio locale dell’Agenzia delle Entrate, unita a nome e cognome del messo, che spesso è anche il responsabile della pratica dell’avviso di accertamento o rettifica.
Questa eccezione, leggermente modificata, può anche essere sollevata, insieme ad altre, avanti alla CTP o alla CTR nel caso in cui il messo appartenga ad un Ufficio con un Dirigente effettivo: anche negli Uffici con regolare Dirigente, può capitare che si dimentichi di fare la nomina del messo speciale. E’ un tentativo da non tralasciare…!
Ritengo il vostro commento molto appropriato e interessante.L’ho segnalato al mio commercialista per un accertamento in corso.Grazie.
La ringraziamo per la sua attenzione.
In bocca al lupo.
Salve ho
Ricevuto una notifica dove il messo speciale e anche il capo team nella pratica.
Come faccio a controllare la delega del dirigente del controllo.
Perché mi sembra impossibile che uno sia messo e capo team.
Tra un po’ diventerà anche ingegnere??!!
Il messo speciale è nominato dal dirigente effettivo e non da un facente funzioni.
Dovrà chiedere, con accesso agli atti, copia del provvedimento di nomina dei due messi speciali.
La modulistica è reperibile sul sito dell’Agenzia.
Dopodiché dovrà consultare il ruolo dei dirigenti dell’Agenzia, constatando se, al momento della nomina, il sottoscrittore del provvedimento fosse dirigente oppure no. Se non lo era, la notifica è inesistente e l’eccezione può essere sollevata in qualunque momento.
Cordiali saluti.